ART. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia'
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
ART. 13 (Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita'
su cui si basa il trattamento;la richiesta puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo'
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Per
maggiori informazioni sull'argomento e per leggere il testo completo
della legge sulla privacy, potete visitare il seguente indirizzo:
www.interlex.it |